CARLUCCI CENSURA INTERNET
Molto si è detto e scritto in
questi giorni sull'emendamento cinese
del senatore Gianpiero D'Alia che riguarda la
"regolamentazione" di Facebook, Youtube e della
rete in generale, scrive LorenzoC e noi ne abbiamo parlato qui, dove abbiamo linkato l'intervista di
Daniele Gilioli
e manifestato le nostre perplessità. Oltre alle preoccupanti parole di Gianpiero D'Alia, ridimensionate dalla intrinseca incompetenza del senatore, aggiungiamo altra carne al fuoco con la spumeggiante Gabriella Carlucci, che mercoledì scorso ha presentato alla Camera un disegno di legge con titolo "Disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet". Riassumiamo per la nostra gioia i punti salienti: mai più in Rete contenuti in forma anonima e chi lo farà sarà perseguito; si applicano in toto le norme relative alla stampa nei casi di diffamazione e le leggi per il diritto d'autore. Insomma, tra i due è scoccata la scintilla; Udc e Forza Italia, del resto, non sono così lontani. Se solo pensiamo che Carolina Lussana - Lega Nord- si è sposata con il terùn casiniano Pino Galati, tutto è possibile. (Per evitare la classica delusione da provvedimento parlamentare, consiglierei un ritorno alla macchina da scrivere, ai fax e alle cabine telefoniche. E' solo una proposta di tutela preventiva dal reato. Ditemi voi). Mantellini e Quintarelli ci ricordano che l'articolo 2, che una parte rilevante del DDL, è il seguente: 1. E' fatto divieto di effettuare o agevolare l'immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima. 2. I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o indentificabilì, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1. sono da ritenersi responsabili - in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime - di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato. 3. Per quanto riguarda i reati dì diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile lapplicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti. 4. In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto dAutore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni. se allora si viene equiparati ad un giornale si devono dare a coloro che pubblicano in internet i stessi diritti dei giornalisti compresi quelli sindacali e pensionistici. |