Legge 4 marzo 2009, n. 15 "Delega al Governo finalizzata allottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro e alla Corte dei conti"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2009 Art. 1. (Modifica allarticolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici) 1. Il secondo periodo del comma 2 dellarticolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge». 2. Larticolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2. (Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui allarticolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dallarticolo 1 della presente legge, e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali; b)
miglioramento dellefficienza e dellefficacia
delle procedure della contrattazione collettiva; 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nellosservanza dei princìpi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonchè nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente allattuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, nonchè previo parere della medesima Conferenza relativamente allattuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per lespressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, questultimo termine è prorogato di sessanta giorni 3. Entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo
può adottare eventuali disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei
medesimi princìpi e criteri. (Princìpi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche) 1. Lesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonchè, sulla base di questa, ad atti organizzativi e allautonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva. 2. Nellesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) precisare, ai sensi dellarticolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dallarticolo 1 della presente legge, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro; b)
fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2,
comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 1) rafforzamento dellindipendenza dellARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dellincarico, e del personale dellAgenzia; 2)
potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni
e degli enti locali; i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla lettera h) i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui allarticolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63; l)
prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino
autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e
nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali,
tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale
e di riferimento a più amministrazioni; (Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche) 1. Lesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dellintero procedimento di produzione del servizio reso allutenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, nonchè a prevedere lobbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dallorganismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, lobiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato organismo centrale e, infine, a prevedere lattivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche. 2. Nellesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, nonchè con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a livello internazionale; b)
prevedere lobbligo per le pubbliche amministrazioni
di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che
lamministrazione si pone per ciascun anno e di
rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi
dellanno precedente è stata effettivamente
conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini,
anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di
produttività e di misuratori della qualità del
rendimento del personale, correlato al rendimento
individuale ed al risultato conseguito dalla struttura; 1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente; 2)
estensione della valutazione anche ai comportamenti
organizzativi dei dirigenti; f) prevedere, nellambito del riordino dellARAN di cui allarticolo 3, listituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere allesercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per lattuazione del programma di Governo sullattività svolta. I componenti, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee allamministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dellorganismo, con comprovate competenze in Italia o allestero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro per lattuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti; g)
prevedere che i sindaci e i presidenti delle province
nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è
affidato il compito di effettuare la valutazione dei
dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti
dallorganismo di cui alla lettera f), e che
provvedano a confermare o revocare gli incarichi
dirigenziali conformemente allesito della
valutazione; 1) la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinchè possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione; 2)
il confronto periodico tra valutazioni operate
dallinterno delle amministrazioni e valutazioni
operate dallesterno, ad opera delle associazioni di
consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni
altro osservatore qualificato; i) prevedere lampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui allarticolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonchè dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dallomesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri: 1) consentire la proposizione dellazione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati; 2)
devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di
merito del giudice amministrativo; 3. Per il
funzionamento dellorganismo di cui al comma 2,
lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2
milioni di euro per lanno 2009 e di 4 milioni di
euro a decorrere dallanno 2010, compresi i compensi
ai componenti. È altresì autorizzata la spesa massima
di 4 milioni di euro a decorrere dallanno 2010 per
finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e linnovazione, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze, progetti
sperimentali e innovativi volti a: b)
sviluppare i processi di formazione del personale
preposto alle funzioni di controllo e valutazione; 4. Agli oneri derivanti dallattuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per lanno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa recata dallarticolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dellorganismo di cui al comma 2, lettera f), e fissati i compensi per i componenti. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5.
Dallattuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f),
e del comma 3, secondo periodo, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. (Princìpi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità) 1. Lesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad introdurre nellorganizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, anche mediante laffermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. 2. Nellesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale; b)
prevedere che la valutazione positiva conseguita dal
dipendente in un congruo arco temporale costituisca un
titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e
dei concorsi riservati al personale interno; (Princìpi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica allarticolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 1. Lesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dellindirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo. 2. Nellesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
affermare la piena autonomia e responsabilità del
dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri
del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle
risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo
stesso della competenza con particolare riferimento ai
seguenti ambiti: 2)
valutazione del personale e conseguente riconoscimento
degli incentivi alla produttività; b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sullefficienza della relativa struttura nonchè, allesito dellaccertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio; c)
prevedere la decadenza dal diritto al trattamento
economico accessorio nei confronti del dirigente il
quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti,
nei casi in cui sarebbe stato dovuto; 3. Al comma 11 dellarticolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dellanzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dellanzianità massima di servizio effettivo di 40 anni». (Princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici) 1. Lesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dellarticolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nellambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Nellesercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonchè razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e lentità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre allobbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate; b)
prevedere che il procedimento disciplinare possa
proseguire e concludersi anche in pendenza del
procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di
raccordo allesito di questultimo; Art. 8. (Norma interpretativa in materia di vicedirigenza) 1. Larticolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nellambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dellavvenuta costituzione di questultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 9. (Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro CNEL) 1. Dopo larticolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente: «Art. 10-bis.
(Ulteriori attribuzioni). 1. In
attuazione di quanto previsto dallarticolo 99 della
Costituzione il CNEL: b)
raccoglie e aggiorna lArchivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel
settore pubblico, con particolare riferimento alla
contrattazione decentrata e integrativa di secondo
livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato
della contrattazione collettiva nelle pubbliche
amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita
economica e sociale; 2. Il CNEL provvede allattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 10. (Efficienza dellazione amministrativa) 1. Allarticolo 3, comma 68, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «segnalano in particolare, con riferimento allanno precedente e al primo quadrimestre dellanno in corso:» sono sostituite dalle seguenti: «danno conto, con riferimento allanno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per lattuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:». 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro delleconomia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare lautonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 11. (Corte dei conti) 1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. 2. La Corte dei
conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni
parlamentari, può effettuare controlli su gestioni
pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti
gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da
obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da
norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del
Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con
lamministrazione, le cause e provvede, con decreto
motivato del Presidente, su proposta della competente
sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti
telematici idonei allo scopo, al Ministro competente.
Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla
presidenza della Corte, sulla base delle proprie
valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può
disporre la sospensione dellimpegno di somme
stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora
emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e
programmi, nellerogazione di contributi ovvero nel
trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in
contraddittorio con lamministrazione, le cause, e
provvede, con decreto motivato del Presidente, su
proposta della competente sezione, a darne comunicazione
al Ministro competente. Entro sessanta giorni
lamministrazione competente adotta i provvedimenti
idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la
facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare
alla presidenza della Corte, di sospendere il termine
stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di
comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte,
le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi
formulati dalla Corte. «8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dellincarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dellarticolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385». 5. Il comma 61 dellarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato. 6. Gli atti, i
documenti e le notizie che la Corte dei conti può
acquisire ai sensi dellarticolo 3, comma 8, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi
richiamate, sono anche quelli formati o conservati in
formato elettronico. Art. 12. (Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico) 1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sullandamento della spesa relativa allapplicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Art. 13. (Modifica allarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione) 1. Allarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18 è sostituito dal seguente: «18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».
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