Concordato
tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica: modifica del
1984
Legge 25 marzo 1985, n. 121: Ratifica ed
esecuzione dellaccordo con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede
Il Presidente della
Repubblica é autorizzato a ratificare
laccordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede.
Piena ed intera
esecuzione é data all'accordo con protocollo
addizionale di cui all'art. precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'art. 13, n. 1, dell'accordo
stesso.
ACCORDO
La Santa Sede e la Repubblica
italiana
tenuto conto del processo di trasformazione
politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi
decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal
Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica
italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e,
da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio
Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i
rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché
la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo
comma dell'art. 7 Cost. della Repubblica italiana, i
rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati
dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere
modificati di comune accordo dalle due Parti senza che
ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale.
Hanno riconosciuto lopportunità di
addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del
Concordato lateranense:
La Repubblica
italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato
e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al
pieno rispetto di tale principio nei loro
rapporti ed alla reciproca collaborazione per la
promozione dell'uomo e il bene del Paese.
La Repubblica
italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena
libertà di svolgere la sua missione pastorale,
educativa e caritativa, di evangelizzazione e di
santificazione. In particolare é assicurata alla
Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico
esercizio del culto, di esercizio del magistero e
del ministero spirituale nonché della
giurisdizione in materia ecclesiastica.
È ugualmente
assicurata la reciproca libertà di comunicazione
e di corrispondenza fra la Santa Sede, la
Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze
Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i
fedeli, così come la libertà di pubblicazione e
diffusione degli atti e documenti relativi alla
missione della Chiesa.
È garantita ai
cattolici e alle loro associazioni e
organizzazioni la piena libertà di riunione e di
manifestazione del pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La Repubblica
italiana riconosce il particolare significato che
Roma sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per
la cattolicità.
La circoscrizione
delle diocesi e delle parrocchie é liberamente
determinata dall'autorità ecclesiastica. La
Santa Sede si impegna a non includere alcuna
parte del territorio italiano in una diocesi la
cui sede vescovile si trovi nel territorio di
altro Stato.
La nomina dei
titolari di uffici ecclesiastici é liberamente
effettuata dall'autorità ecclesiastica.
Quest'ultima da comunicazione alle competenti
autorità civili della nomina degli Arcivescovi e
Vescovi diocesani, dei coadiutori, degli Abati e
Prelati con giurisdizione territoriale, così
come dei parroci e dei titolari degli altri
uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento
dello Stato.
Salvo che per la
diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non
saranno nominati agli uffici di cui al presente
articolo ecclesiastici che non siano cittadini
italiani.
I sacerdoti, i
diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti
hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di
essere esonerati dal servizio militare oppure
assegnati al servizio civile sostitutivo.
In caso di
mobilitazione generale gli ecclesiastici non
assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad
esercitare il ministero religioso fra le truppe,
oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi
sanitari.
Gli studenti di
teologia, quelli degli ultimi due anni di
propedeutica alla teologia ed i novizi degli
istituti di vita consacrata e delle società di
vita apostolica possono usufruire degli stessi
rinvii dal servizio militare accordati agli
studenti delle università italiane.
Gli ecclesiastici
non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra
autorità informazioni su persone o materie di
cui siano venuti a conoscenza per ragione del
loro ministero.
Gli edifici aperti
al culto non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e
previo accordo con la competente autorità
ecclesiastica.
Salvo i casi di
urgente necessità, la forza pubblica non potrà
entrare, per lesercizio delle sue funzioni,
negli edifici aperti al culto, senza averne dato
previo avviso all'autorità ecclesiastica.
L'autorità civile
terrà conto delle esigenze religiose delle
popolazioni, fatte presenti dalla competente
autorità ecclesiastica, per quanto concerne la
costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e
delle pertinenti opere parrocchiali.
La Repubblica
italiana riconosce come giorni festivi tutte le
domeniche e le altre festività religiose
determinate d'intesa tra le parti.
La Repubblica
italiana, richiamandosi al principio enunciato
dall'art. 20 Cost., riafferma che il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto
di una associazione o istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative,
né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
Ferma restando la
personalità giuridica degli enti ecclesiastici
che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica
italiana, su domanda dellautorità
ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a
riconoscere la personalità giuridica degli enti
ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o
approvati secondo le norme del diritto canonico,
i quali abbiano finalità di religione o di
culto. Analogamente si procederà per il
riconoscimento agli effetti civili di ogni
mutamento sostanziale degli enti medesimi.
Agli effetti
tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di
religione o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli
aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le
attività diverse da quelle di religione o di
culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono
soggette, nel rispetto della struttura e della
finalità di tali enti, alle leggi dello Stato
concernenti tali attività e al regime tributario
previsto per le medesime.
Gli edifici aperti
al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni
allinterno o all'ingresso degli edifici di
culto o ecclesiastici, e le collette effettuate
nei predetti edifici, continueranno ad essere
soggetti al regime vigente.
L'amministrazione
dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici é
soggetta ai controlli previsti dal diritto
canonico. Gli acquisti di questi enti sono però
soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi
italiane per gli acquisti delle persone
giuridiche.
All'atto della
firma del presente Accordo, le Parti istituiscono
una Commissione paritetica per la formulazione
delle norme da sottoporre alla loro approvazione
per la disciplina di tutta la materia degli enti
e beni ecclesiastici e per la revisione degli
impegni finanziari dello Stato italiano e degli
interventi del medesimo nella gestione
patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via
transitoria e fino all'entrata in vigore della
nuova disciplina restano applicabili gli art. 17,
comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo
concordatario.
Sono riconosciuti
gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo
le norme del diritto canonico, a condizione che
latto relativo sia trascritto nei registri
dello stato civile, previe pubblicazioni nella
casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il
parroco o il suo delegato spiegherà ai
contraenti gli effetti civili del matrimonio,
dando lettura degli articoli del codice civile
riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e
redigerà quindi, in doppio originale,
latto di matrimonio, nel quale potranno
essere inserite le dichiarazioni dei coniugi
consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede
prende atto che la trascrizione non potrà avere
luogo:
quando gli
sposi non rispondano ai requisiti della
legge civile circa letà richiesta
per la celebrazione;
quando
sussiste fra gli sposi un impedimento che
la legge civile considera inderogabile.
La trascrizione é
tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile,
lazione di nullità o di annullamento non
potrebbe essere più proposta.
La richiesta di
trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco
del luogo dove il matrimonio é stato celebrato,
non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le
condizioni per la trascrizione, leffettua
entro ventiquattro ore dal ricevimento
dellatto e ne dà notizia al parroco. Il
matrimonio ha effetti civili dal momento della
celebrazione, anche se lufficiale dello
Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia
effettuato la trascrizione oltre il termine
prescritto. La trascrizione può essere
effettuata anche posteriormente su richiesta dei
due contraenti, o anche di uno di essi, con la
conoscenza e senza lopposizione dell'altro,
sempre che entrambi abbiano conservato
ininterrottamente lo stato libero dal momento
della celebrazione a quello della richiesta di
trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti
legittimamente acquisiti dai terzi.
Le sentenze di
nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici, che siano munite del decreto di
esecutività del superiore organo ecclesiastico
di controllo, sono, su domanda delle parti o di
una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica
italiana con sentenza della Corte d'appello
competente, quando questa accerti:
che il
giudice ecclesiastico era il giudice
competente a conoscere della causa in
quanto matrimonio celebrato in
conformità del presente articolo;
che nel
procedimento davanti ai tribunali
ecclesiastici é stato assicurato alle
parti il diritto di agire e di resistere
in giudizio in modo non difforme dai
principi fondamentali dell'ordinamento
italiano;
che
ricorrono le altre condizioni richieste
dalla legislazione italiana per la
dichiarazione di efficacia delle sentenze
straniere. La Corte d'appello potrà,
nella sentenza intesa a rendere esecutiva
una sentenza canonica, statuire
provvedimenti economici provvisori a
favore di uno dei coniugi il cui
matrimonio sia stato dichiarato nullo,
rimandando le parti al giudice competente
per la decisione sulla materia.
Nell'accedere al
presente regolamento della materia matrimoniale
la Santa Sede sente lesigenza di
riaffermare il valore immutato della dottrina
cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della
Chiesa per la dignità ed i valori della
famiglia, fondamento della società.
La Repubblica
italiana, in conformità al principio della
libertà della scuola e dell'insegnamento e nei
termini previsti dalla propria Costituzione,
garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di
istituire liberamente scuole di ogni ordine e
grado ed istituti di educazione. A tali scuole
che ottengono la parità é assicurata piena
libertà, ed ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni
delle scuole dello Stato e negli altri enti
territoriali, anche per quanto concerne
lesame di Stato.
La Repubblica
italiana, riconoscendo il valore della cultura
religiosa e tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico
del popolo italiano, continuerà ad assicurare,
nel quadro delle finalità della scuola,
linsegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni
ordine e grado. Nel rispetto della libertà di
coscienza e della responsabilità educativa dei
genitori, é garantito a ciascuno il diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento. Allatto dell'iscrizione gli
studenti o i loro genitori eserciteranno tale
diritto su richiesta dell'autorità scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione.
Gli istituti
universitari, i seminari, le accademie, i collegi
e gli altri istituti per ecclesiastici e
religiosi o per la formazione nelle discipline
ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto
canonico, continueranno a dipendere unicamente
dall'autorità ecclesiastica.
I titoli accademici
in teologia e nelle altre discipline
ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le
Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla
Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono
parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle
Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e
archivistica e biblioteconomia.
Le nomine dei
docenti dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate
al gradimento, sotto il profilo religioso, della
competente autorità ecclesiastica.
La Repubblica
italiana assicura che lappartenenza alle
Forze armate, alla polizia, o ad altri servizi
assimilati, la degenza in ospedali, case di cura
o di assistenza pubbliche, la permanenza negli
istituti di prevenzione e pena non possono dar
luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della
libertà religiosa o nell'adempimento delle
pratiche di culto dei cattolici.
L'assistenza
spirituale ai medesimi é assicurata da
ecclesiastici nominati dalle autorità italiane
competenti su designazione dell'autorità
ecclesiastica e secondo lo stato giuridico,
lorganico e le modalità stabiliti d'intesa
fra tali autorità.
La Santa Sede e la
Repubblica italiana, nel rispettivo ordine,
collaborano per la tutela del patrimonio storico
ed artistico. Al fine di armonizzare
lapplicazione della legge italiana con le
esigenze di carattere religioso, gli organi
competenti delle due Parti concorderanno
opportune disposizioni per la salvaguardia, la
valorizzazione e il godimento dei beni culturali
d'interesse religioso appartenenti ad enti e
istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la
consultazione degli archivi d'interesse storico e
delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni
saranno favorite e agevolate sulla base di intese
tra i competenti organi delle due Parti.
La Santa Sede
conserva la disponibilità delle catacombe
cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle
altre parti del territorio italiano con
lonere conseguente della custodia, della
manutenzione e della conservazione, rinunciando
alla disponibilità delle altre catacombe. Con
losservanza delle leggi dello Stato e fatti
salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa
Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al
trasferimento delle sacre reliquie.
Le disposizioni
precedenti costituiscono modificazioni del
Concordato lateranense accettate dalle due Parti,
ed entreranno in vigore alla data dello scambio
degli strumenti di ratifica. Salvo quanto
previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del
Concordato stesso non riprodotte nel presente
testo sono abrogate.
Ulteriori materie
per le quali si manifesti lesigenza di
collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato
potranno essere regolate sia con nuovi accordi
tra le due Parti sia con intese tra le competenti
autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale
Italiana.
Se in avvenire
sorgessero difficoltà di interpretazione o di
applicazione delle disposizioni precedenti, la
Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno
la ricerca di unamichevole soluzione ad una
Commissione paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio
millenovecentottantaquattro
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'Accordo che apporta
modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e
la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con
opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti
lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare
ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune
intesa:
1. In relazione all'art. 1.
Si considera non più in vigore il principio,
originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della
religione cattolica come sola religione dello Stato
italiano.
2. In relazione all'art. 4.
Con riferimento al
n. 2, si considerano in cura d'anime gli
ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i
rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti
stabilmente addetti ai servizi di assistenza
spirituale di cui all'art. 11.
La Repubblica
italiana assicura che lautorità
giudiziaria darà comunicazione all'autorità
ecclesiastica competente per territorio dei
procedimenti penali promossi a carico di
ecclesiastici.
La Santa Sede
prende occasione dalla modificazione del
Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo,
senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con
Linterpretazione che lo Stato dà dell'art.
23, comma secondo, del Trattato Lateranense,
secondo la quale gli effetti civili delle
sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità
ecclesiastiche, previsti da tale disposizione,
vanno intesi in armonia con i diritti
costituzionalmente garantiti ai cittadini
italiani.
3. In relazione all'art. 7.
La Repubblica
italiana assicura che resterà escluso
lobbligo per gli enti ecclesiastici di
procedere alla conversione di beni immobili,
salvo accordi presi di volta in volta tra le
competenti autorità governative ed
ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari
ragioni.
La Commissione
paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i
suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla
firma del presente Accordo.
4. In relazione all'art. 8.
Ai fini
dell'applicazione del n. 1, lett. b) si intendono
come impedimenti inderogabili della legge civile:
lessere
uno dei contraenti interdetto per
infermità di mente;
la
sussistenza tra gli sposi di altro
matrimonio valido agli effetti civili;
gli
impedimenti derivanti da delitto o da
affinità in linea retta.
Con riferimento al
n. 2, ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e
797 del codice italiano di procedura civile, si
dovrà tener conto della specificità
dell'ordinamento canonico dal quale é regolato
il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto
origine. In particolare:
si dovrà
tener conto che i richiami fatti dalla
legge italiana alla legge del luogo in
cui si é svolto il giudizio si intendono
fatti al diritto canonico;
si
considera sentenza passata in giudicato
la sentenza che sia divenuta esecutiva
secondo il diritto canonico;
si intende
che in ogni caso non si procederà al
riesame del merito.
Le disposizioni del
n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati
prima dell'entrata in vigore del presente
Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34
del Concordato lateranense e della l. 27 maggio
1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato
il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria
civile, previsto dalle norme stesse.
5. In relazione all'art. 9.
L'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole indicate
al n. 2 é impartito - in conformità alla
dottrina della Chiesa e nel rispetto della
libertà di coscienza degli alunni - da
insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa
con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole
materne ed elementari detto insegnamento può
essere impartito dall'insegnante di classe,
riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica,
che sia disposto a svolgerlo.
Con successiva
intesa tra le competenti autorità scolastiche e
la Conferenza Episcopale Italiana verranno
determinati:
i programmi
dell'insegnamento della religione
cattolica per i diversi ordini e gradi
delle scuole pubbliche;
le
modalità di organizzazione di tale
insegnamento, anche in relazione alla
collocazione nel quadro degli orari delle
lezioni;
i criteri
per la scelta dei libri di testo;
i profili
della qualificazione professionale degli
insegnanti.
Le disposizioni di
tale articolo non pregiudicano il regime vigente
nelle Regioni di confine nelle quali la materia e
disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all'art. 10.
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del
n. 3 - che non innova lart. 38 del Concordato
dell'11 febbraio 1929 - si atterrà alla sentenza
195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo
articolo.
7. In relazione all'art. 13, n. 1.
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni
per lattuazione, nel rispettivo ordine, delle
disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo
addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta
modificazioni al Concordato lateranense contestualmente
firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, diciotto febbraio
millenovecentottantaquattro.
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