Elettori o schiavi ?????

cruciata giuseppe

L’articolo 22 della Costituzione Italiana statuisce che nessuno può essere privato della capacità giuridica  per motivi politici .

 Un rapporto giuridico consiste in un collegamento tra obblighi e diritti stabiliti in concreto tra due o più soggetti ,e la capacità giuridica indica la capacita di agire di un soggetto , ad assumere comportamenti giuridici , ovvero l’idoneità a compiere azioni  o atti positivi o negativi omnicomprensivi . Apoditticamente va accettato e constatato un fatto , ogni azione che compie un soggetto ha sempre rilevanza giuridica , indipendentemente dal valore  cha ad essa si può conferire. La capacità giuridica  designa la posizione  generale del soggetto  all’interno di tutto l’ordinamento , in quanto destinatario degli effetti giuridici , considerato che , in un soggetto confluiscono la totalità delle norme , sia in negazione che in autorizzazione . Gli effetti giuridici  risolvono in modi di comportamento previsto dalle disposizioni generali di una norma . Eziologicamente capacità giuridica e soggettività giuridica  sono unite da un nesso che non necessita di dimostrazione   la necessità di fondare la prima sulla  seconda , con evidenza . Con l’articolo 22 della Costituzione italiana    si acquista la capacita di compiere tutti gli atti positivi o negativi che da esso ne derivano . La capacità si riporta a concetti come possibilità , potere , facoltà , abilità , disposizioni , e altri.  Le fondamentali manifestazioni della soggettività giuridica  si raccolgono intorno alle due figure della capacità giuridica , e della capacità di agire  ed operano all’interno del mondo dei fenomeni giuridici .La capacità giuridica costituisce , al pari della soggettività giuridica , un carattere intrinseco del soggetto , una qualità che ad esso deriva dal fatto di essere titolare potenziale degli interessi tutelati dal diritto e perciò titolare potenziale delle situazioni giuridiche predisposte dalle norme  per attuare quella tutela .La eguaglianza davanti alla legge ( articolo 20 , Capo III , Carta dei diritti fondamentali della U. E.; articolo 3 Costituzione Italiana) pone la  esclusione di differenziazioni tra due soggetti giuridici  , all’interno di un fatto giuridico . La capacità di agire esprime un momento della soggettività giuridica ; capace di agire  è il soggetto per la possibilità che il diritto gli riconosce , di rilevare nel mondo giuridico e fare valere interessi ;

perché dunque è in grado di determinare con i propri comportamenti , l’applicazione delle norme e l’insorgere di effetti da esse predisposte. Il soggetto è il fondamentale generatore di fattispecie giuridiche . La capacità di agire concerne la possibilità del soggetto di porre in essere fatti giuridici e provocare la costituzione di effetti giuridici , di rilevare interessi pratici previsti dal diritto o incidere su di essi , mettendo in moto i meccanismi, con cui la legge garantisce la loro tutela . La capacità di agire  costituisce una possibilità giuridica generale del soggetto che in forza a tale possibilità si qualifica come operatore giuridico . In quanto possibilità giuridica , appartiene interamente alla zona normativa dell’effetto , ed ha come suoi presupposti di fatto le condizioni alla presenza delle quali si svolge la soggettività giuridica ed investe ogni settore dell’attività umana giuridicamente rilevante. Il rilievo che la capacità di agire concerne ogni settore dell’attività umana , giuridicamente rilevante , non riguarda soltanto la diretta assunzione di un comportamento  di un comportamento da parte del soggetto , ma anche la ricezione di un atto o di una dichiarazione altrui . La presa di conoscenza , ove sia legittima farla rientrare nella fattispecie della dichiarazione non costituisce un comportamento nel senso in cui lo costituiscono i fatti umani esterni ed in particolare gli atti giuridici; essa è un fatto , che come tale , si può verificare indipendentemente da qualsiasi intenzionale determinazione del soggetto . E’ da aggiungere  che l’adempimento è un atto reale , che determinano immediate realizzazioni o lesioni di interessi e che consente perciò di valutare , in via direttali vantaggio o lo svantaggio che ne deriva. La capacità di agire è legata principalmente al soggetto che agisce , anche se possa essere posta a servizio di altri soggetti, e perciò ha ragione di esserlo per quelle persone a cui il diritto riconosce come potenziali effetti giuridici . Se una legge esclude la tutela giuridica , si deve negare che esista un obbligo giuridico a provvedere , designando una soggezione materiale ( Carta dei diritti fondamentali della U.E.  articolo 5  “nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o servitù”) è insufficiente a fondare una personalità giuridica libera , si esclude la soggettività giuridica .Il soggetto ( un cittadino ) è in primo luogo portatore di interessi giuridici , garantiti dalle norme, con la imposizione di generali vincoli primari –obblighi e doveri di comportamenti-e di generali di vincoli secondari –soggezione e conseguenze. All’interno di questi vincoli è sempre presente l’interesse del soggetto , e la tutela di questo interesse  deve essere severa , sia quando si vuole garantire la libera esplicazione della personalità , si quando si apprestano le cautele necessarie ad escludere indebiti pregiudizi nell’applicazione delle conseguenze . A chi viene negato di manifestare direttamente e fare valere i propri interessi , viene messo nelle condizioni , nella vita giuridica , in uno stato si servitù , perché la tutela e garanzia dei suoi interessi vengono a dipendere da altri .La soggettività si esprime in interesse di contenuto elementare che pur tuttavia , in quanto legati a beni primari esistenziali dell’uomo , impegnano con eguale intensità le forze giuridiche dell’ordinamento costituito. In una Comunità   dove il diritto esiste ed opera solo per quei membri della comunità ,che condiziona il valore del soggetto agente , come capacità limitativa , non è una comunità con la legge uguale per tutti , ma una comunità discriminativa   . Il pregiudizio è una forma di discriminazione , o espressione di comportamento discriminatorio  verso un individuo , verso un gruppo o una parte , che rifiuta di conformarsi a meccanismi restrittivi della propria  libertà di pensiero . Un cittadino deve conformarsi ai limiti stabiliti da un ordinamento giuridico , ma non ha nessun obbligo di conformarsi ad una maggioranza temporanea. Vi è una grossa differenza tra sottomettere una moltitudine e reggere la società.

 

Cruciata Giuseppe

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