Elettori
o schiavi ????? cruciata giuseppe Larticolo 22 della Costituzione Italiana statuisce che nessuno può essere privato della capacità giuridica per motivi politici . Un
rapporto giuridico consiste in un collegamento tra
obblighi e diritti stabiliti in concreto tra due o più
soggetti ,e la capacità giuridica indica la capacita di
agire di un soggetto , ad assumere comportamenti
giuridici , ovvero lidoneità a compiere azioni
o atti positivi o negativi omnicomprensivi .
Apoditticamente va accettato e constatato un fatto , ogni
azione che compie un soggetto ha sempre rilevanza
giuridica , indipendentemente dal valore cha ad
essa si può conferire. La capacità giuridica designa
la posizione generale del soggetto allinterno
di tutto lordinamento , in quanto destinatario
degli effetti giuridici , considerato che , in un
soggetto confluiscono la totalità delle norme , sia in
negazione che in autorizzazione . Gli effetti giuridici
risolvono in modi di comportamento previsto dalle
disposizioni generali di una norma . Eziologicamente
capacità giuridica e soggettività giuridica sono
unite da un nesso che non necessita di dimostrazione
la necessità di fondare la prima sulla seconda ,
con evidenza . Con larticolo 22 della Costituzione
italiana si acquista la capacita di
compiere tutti gli atti positivi o negativi che da esso
ne derivano . La capacità si riporta a concetti come
possibilità , potere , facoltà , abilità ,
disposizioni , e altri. Le fondamentali
manifestazioni della soggettività giuridica si
raccolgono intorno alle due figure della capacità
giuridica , e della capacità di agire ed operano
allinterno del mondo dei fenomeni giuridici .La
capacità giuridica costituisce , al pari della
soggettività giuridica , un carattere intrinseco del
soggetto , una qualità che ad esso deriva dal fatto di
essere titolare potenziale degli interessi tutelati dal
diritto e perciò titolare potenziale delle situazioni
giuridiche predisposte dalle norme per attuare
quella tutela .La eguaglianza davanti alla legge (
articolo 20 , Capo III , Carta dei diritti fondamentali
della U. E.; articolo 3 Costituzione Italiana) pone la
esclusione di differenziazioni tra due soggetti giuridici
, allinterno di un fatto giuridico . La capacità
di agire esprime un momento della soggettività giuridica
; capace di agire è il soggetto per la
possibilità che il diritto gli riconosce , di rilevare
nel mondo giuridico e fare valere interessi ; perché
dunque è in grado di determinare con i propri
comportamenti , lapplicazione delle norme e
linsorgere di effetti da esse predisposte. Il
soggetto è il fondamentale generatore di fattispecie
giuridiche . La capacità di agire concerne la
possibilità del soggetto di porre in essere fatti
giuridici e provocare la costituzione di effetti
giuridici , di rilevare interessi pratici previsti dal
diritto o incidere su di essi , mettendo in moto i
meccanismi, con cui la legge garantisce la loro tutela .
La capacità di agire costituisce una possibilità
giuridica generale del soggetto che in forza a tale
possibilità si qualifica come operatore giuridico . In
quanto possibilità giuridica , appartiene interamente
alla zona normativa delleffetto , ed ha come suoi
presupposti di fatto le condizioni alla presenza delle
quali si svolge la soggettività giuridica ed investe
ogni settore dellattività umana giuridicamente
rilevante. Il rilievo che la capacità di agire concerne
ogni settore dellattività umana , giuridicamente
rilevante , non riguarda soltanto la diretta assunzione
di un comportamento di un comportamento da parte
del soggetto , ma anche la ricezione di un atto o di una
dichiarazione altrui . La presa di conoscenza , ove sia
legittima farla rientrare nella fattispecie della
dichiarazione non costituisce un comportamento nel senso
in cui lo costituiscono i fatti umani esterni ed in
particolare gli atti giuridici; essa è un fatto , che
come tale , si può verificare indipendentemente da
qualsiasi intenzionale determinazione del soggetto .
E da aggiungere che ladempimento è un
atto reale , che determinano immediate realizzazioni o
lesioni di interessi e che consente perciò di valutare ,
in via direttali vantaggio o lo svantaggio che ne deriva.
La capacità di agire è legata principalmente al
soggetto che agisce , anche se possa essere posta a
servizio di altri soggetti, e perciò ha ragione di
esserlo per quelle persone a cui il diritto riconosce
come potenziali effetti giuridici . Se una legge esclude
la tutela giuridica , si deve negare che esista un
obbligo giuridico a provvedere , designando una
soggezione materiale ( Carta dei diritti fondamentali
della U.E. articolo 5 nessuno può
essere tenuto in condizioni di schiavitù o
servitù) è insufficiente a fondare una
personalità giuridica libera , si esclude la
soggettività giuridica .Il soggetto ( un cittadino ) è
in primo luogo portatore di interessi giuridici ,
garantiti dalle norme, con la imposizione di generali
vincoli primari obblighi e doveri di
comportamenti-e di generali di vincoli secondari
soggezione e conseguenze. Allinterno di
questi vincoli è sempre presente linteresse del
soggetto , e la tutela di questo interesse deve
essere severa , sia quando si vuole garantire la libera
esplicazione della personalità , si quando si apprestano
le cautele necessarie ad escludere indebiti pregiudizi
nellapplicazione delle conseguenze . A chi viene
negato di manifestare direttamente e fare valere i propri
interessi , viene messo nelle condizioni , nella vita
giuridica , in uno stato si servitù , perché la tutela
e garanzia dei suoi interessi vengono a dipendere da
altri .La soggettività si esprime in interesse di
contenuto elementare che pur tuttavia , in quanto legati
a beni primari esistenziali delluomo , impegnano
con eguale intensità le forze giuridiche
dellordinamento costituito. In una Comunità
dove il diritto esiste ed opera solo per quei membri
della comunità ,che condiziona il valore del soggetto
agente , come capacità limitativa , non è una comunità
con la legge uguale per tutti , ma una comunità
discriminativa . Il pregiudizio è una forma
di discriminazione , o espressione di comportamento
discriminatorio verso un individuo , verso un
gruppo o una parte , che rifiuta di conformarsi a
meccanismi restrittivi della propria libertà di
pensiero . Un cittadino deve conformarsi ai limiti
stabiliti da un ordinamento giuridico , ma non ha nessun
obbligo di conformarsi ad una maggioranza temporanea. Vi
è una grossa differenza tra sottomettere una moltitudine
e reggere la società. Cruciata Giuseppe |