ARTICOLO VENTUNO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.
TUTTI HANNO IL DIRITTO DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO - CON LA PAROLA LO SCRITTO E OGNI ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE.
TUTTI HANNO DIRITTO DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO CON LA PAROLA, LO SCRITTO E OGNI ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE. LA STAMPA NON PUO' ESSERE SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONI O CENSURE. SI PUO' PROCEDERE A SEQUESTRO SOLTANTO PER ATTO MOTIVATO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEL CASO DI DELITTI, PER I QUALI LA LEGGE SULLA STAMPA ESPRESSAMENTE LO AUTORIZZI, O NEL CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME CHE LA LEGGE STESSA PRESCRIVA PER L'INDICAZIONE DEI RESPONSABILI. IN TALI CASI, QUANDO VI SIA ASSOLUTA URGENZA E NON SIA POSSIBILE IL TEMPESTIVO INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, IL SEQUESTRO DELLA STAMPA PERIODICA PUO' ESSERE ESEGUITO DA UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE DEVONO IMMEDIATAMENTE E NON MAI OLTRE VENTIQUATTRO ORE, FARE DENUNZIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. SE QUESTA NON LA CONVALIDA NELLE VENTIQUATTRO ORE SUCCESSIVE IL SEQUESTRO SI INTENDE REVOCATO E PRIVO DI OGNI EFFETTO. LA LEGGE PUO' STABILIRE CON NORME DI CARATTERE GENERALE CHE SIANO RESI NOTI I MEZZI DI FINANZIAMENTO DELLA STAMPA PERIODICA. SONO VIETATE LE PUBBLICAZIONI A STAMPA, GLI SPETTACOLI E TUTTE LE ALTRE MANIFESTAZIONI CONTRARIE AL BUON COSTUME. LA LEGGE STABILISCE PROVVEDIMENTI ADEGUATI A PREVENIRE E A REPRIMERE LE VIOLAZIONI.
ECCO COSA DIVENTIAMO SENZA LA COSTITUZIONE