Internationale
Initiative
Freiheit für Abdullah Öcalan Frieden in Kurdistan
Pf.: 100511, D-50445 Köln
Tel: +49 221 130 15 59 Fax: +49 221 139 30 71
E-Mail: info@freedom-for-ocalan.com Url: www.freedom-for-ocalan.com
e
ASRIN HUKUK BÜROSU (l'equipe di avvocati difensori di
Abdullah Ocalan)
Asmalimescit mah. Seyhbender Sok 18/3 Tünel Beyoglu /
ISTANBUL
Tel: +90 212 292 9551 Fax: +90 212 292 9553
In Collaborazione con
Iniziativa Italiana -Libertà per Abdullah Öcalan
c/o UIKI-Onlus
Via Gregorio VII 278, int.18 - 00165 Roma-Italia
e-mail: liberta_per_ocalan@hotmail.com
Köln, 28 Ottobre 2005
Briefing: Legge Ocalan - Leggi speciali nel nuovo diritto
turco
Dal 1° giugno 2005 gli avvocati di Abdullah Ocalan non
hanno più alcun
contatto con il loro assistito. Ai familiari del leader
kurdo, in maniera
del tutto arbitraria, da tre mesi vengono vietati i
permessi per far visita
al loro parente. Secondo i suoi avvocati, lo stato di
salute di Abdullah
Ocalan è sensibilmente peggiorato durante il primo
semestre del 2005. A
seguito dello stato di totale isolamento, non si
conoscono le attuali
condizioni del leader kurdo.
Nell'ambito del processo di adeguamento alle richieste
dell'UE, la riforma
del diritto penale turco ha ottenuto lodi e
riconoscimenti. All'ombra delle
riforme UE, meno conosciute sono tuttavia le norme
speciali, che in fin dei
conti mettono nuovamente in discussione le riforme
attuate. Questa
situazione è ampiamente manifesta nel caso Ocalan.
1. Nell'ambito della riforma del diritto penale turco
sono state certamente
create le premesse giuridiche per l'attuazione delle
sentenze della Corte
Europea per i Diritti Umani. A tal proposito è stato
aggiunto un capoverso
al paragrafo 327 della Legge n. 2006, nel quale si fa
riferimento al suo
vincolo giuridico. Tuttavia, nel nuovo Codice Penale
(Legge n. 5353,
paragrafo 311), al secondo capoverso, viene formulata la
restrizione in base
alla quale il tutto ha validità solo per i casi
successivi al 4 febbraio
2003. E dunque, secondo il nuovo codice di diritto penale
turco, non è
possibile riaprire il procedimento Ocalan, come richiesto
dalla Corte
Europea per i Diritti Umani. Parimenti, altre novanta
persone sono colpite
da tale norma speciale, che viene definita, nell'ambito
dell'opinione
pubblica turca, come "lacuna Ocalan".
2. Le modifiche ai paragrafi 22 e 151 del nuovo codice
penale hanno una
diretta ripercussione sull'esercizio dell'attività degli
avvocati. I
succitati paragrafi si riferiscono agli avvocati
difensori in cause penali i
cui assistiti sono accusati di "reati di
terrorismo" o sono stati condannati
per tali reati. sono stati condannati. Basta
un vago sospetto di
"assistenza-collaborazione" a favore del
proprio assistito per dare il via a
un procedimento istruttorio nei confronti di tale
avvocato. Per l'intera
durata del procedimento egli viene sollevato d'ufficio
dall'incarico verso
il suo assistito. La presunzione d'innocenza,
propria d uno stato di
diritto, cessa d'essere in vigore. Basta semplicemente
una richiesta del
pubblico ministero. Per l'intera durata del procedimento
non è concesso
all'avvocato di far visita al suo assistito o di operare
in altro modo in
suo favore.
In riferimento al contesto temporale, va detto che
le modifiche di legge
sopraccitate sono entrate in vigore prima della sentenza
della Corte Europea
per i Diritti Umani sul caso Ocalan. Le discussioni al
riguardo nel
Parlamento turco e le relative dichiarazioni dei
rappresentanti del governo
fanno pensare che il caso Oalan abbia svolto un ruolo
determinante nella
formulazione delle modifiche di legge e delle norme
speciali. Esse sono
entrate in vigore il 1° giugno 2005. Qualche giorno
dopo, a 6 avvocati
difensori di Abdullah Ocalan fu ricusato il mandato. Col
tempo di fatto 12
dei suoi legali sono stati colpiti da un divieto di
svolgere la propria
professione. Mai, finora, si era verificata una
situazione di tal genere.
3. Anche la seguente modifica dell'ordinamento sul regime
di detenzione è in
relazione con il caso Ocalan. Con il paragrafo 5 delle
legge sul regime di
detenzione, del 25 maggio 2005, cessa di valere il
principio della
riservatezza dei colloqui del legale con il proprio
assistito, in base al
quale i colloqui tra loro dovrebbero svolgersi in assenza
di controlli e non
dovrebbe essere possibile prelevare la documentazione in
possesso della
difesa. Ora basta un vago sospetto di
"assistenza-collaborazione"far sì che
siano registrati, a mezzo di supporti audio, i
colloqui tra avvocato e
assistito, che avvengono in presenza di un funzionario
dell'istituto di
pena, che può sequestrare la documentazione della difesa
o farne delle
fotocopie.
Questa misura avrebbe come scopo d'impedire una presunta
coordinazione tra i
"terroristi" in libertà e quelli in carcere.
Anche in questo caso è
sufficiente una semplice richiesta del pubblico
ministero, sulla quale deve
pronunciarsi il giudice di sorveglianza. Tale
giudice deve decidere sulla
eventuale pubblicazione della documentazione sequestrata
alla difesa.
Sinora, tale misura è stata applicata solo contro gli
avvocati di Ocalan, in
occasione del loro ultimo colloquio con l'assistito,
svoltosi il 1° giugno
2005. Tutto il colloquio venne registrato alla
presenza di un funzionario
dell'istituto penitenziario e l'intera documentazione fu
sequestrata.
Quanta fissazione sul caso Ocalan e sull'irrisolta
Questione Kurda vi sia
da parte del legislatore turco, nell'ambito dei suoi
sforzi riformatori del
diritto turco, lo dimostra chiaramente il discorso di
Ersonmez Yarbay,
parlamentare turco membro del partito di governo AKP,
tenuto in occasione
del dibattito all'Assemblea Nazionale sulla riforma della
legge penale. Egli
ha proposto una legge speciale in riferimento
all'isola-prigione d'Imrali
invece del varo d'una legge che limiti massicciamente i
diritti di tutti i
cittadini.
Non si è ottenuta una aperta maggioranza per una Lex
Ocalan. Infine essa è
giunta sotto la veste d'una riforma.
|