Cosa prevede la nuova
Costituzione CAMERA DEI DEPUTATI: La Camera sarà
l'organo politico e sarà costituito da 518 deputati
(oggi sono 630), di cui 18 eletti nelle circoscrizioni
estere, oltre ai deputati a vita, nominati dal capo dello
Stato, che potranno essere al massimo tre. Di diritto gli
ex presidenti della Repubblica. L'età minima per essere
eletti scende a 21 anni (adesso è 25). La Camera è
eletta per cinque anni. Le Commissioni d'inchiesta
istituite dalla Camera avranno gli stessi poteri
dell'autorità giudiziaria; la loro presidenza sarà
assegnata all'opposizione. SENATO FEDERALE: I senatori saranno 252 (oggi sono 315), eletti in ciascuna Regione insieme all'elezione dei rispettivi consigli regionali. A questo numero si sommeranno i 42 delegati delle Regioni, che partecipano ai lavori del Senato federale senza diritto di voto: due rappresentanti per ogni regione più due per le Province autonome di Trento e Bolzano. Sarà eleggibile chi ha 25 anni (oggi 40 anni). Con la proroga dei Consigli regionali e delle province autonome sono prorogati anche i senatori in carica. CAPO DELLO STATO: Il presidente della Repubblica non è più il rappresentante dell'unità nazionale, ma «rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica». Sarà eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal presidente della Camera dei deputati e composta da tutti i parlamentari, i governatori e i delegati regionali. Può diventare presidente della Repubblica chi ha compiuto 40 anni (oggi 50). Il capo dello Stato è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il capo dello Stato indice le elezioni della Camera e quelle dei senatori. Nomina i presidenti delle Autorità indipendenti, il presidente del Cnel e il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura (Csm) nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. PREMIERATO: Non c'è più il presidente del Consiglio, ma il Primo ministro. Nomina e revoca i ministri (adesso spetta al capo dello Stato, su proposta del premier), determina (e non più «dirige») la politica generale del governo e dirigerà l'attività dei ministri. Il Primo ministro non dovrà più ottenere la fiducia dalla Camera, ma dovrà soltanto illustrare il suo programma sul quale la Camera dei deputati esprimerà un voto. Inoltre potrà porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera si esprima «con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del governo». In caso di bocciatura deve dimettersi. Il Primo ministro viene eletto mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati, norma che consente l'adattamento sia al sistema maggioritario che a quello proporzionale. NORMA ANTI-RIBALTONE E SFIDUCIA COSTRUTTIVA: In qualsiasi momento la Camera potrà obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia firmata almeno da un quinto dei componenti (ora è un decimo). Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera. Il Primo ministro si dimette anche se la mozione di sfiducia è stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. Garante di questa maggioranza sarà il presidente della Repubblica, che richiederà le dimissioni del Primo ministro anche nel caso in cui per il voto favorevole a una questione di fiducia posta dal Primo ministro sia stata determinante una maggioranza diversa da quella uscita dalle urne. Entra in Costituzione anche la mozione di sfiducia costruttiva: i deputati appartenenti alla maggioranza uscita dalle urne, infatti, possono presentare una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo ministro. In tal caso il premier in carica si dimette e il capo dello Stato nomina il Primo ministro designato nella mozione. DEVOLUTION: Le Regioni avranno potestà legislativa esclusiva su alcune materie come assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale. Tornano a essere di competenza dello Stato la tutela della salute, le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale, l'ordinamento della comunicazione, l'ordinamento delle professioni intellettuali, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia, l'ordinamento di Roma; la promozione internazionale del made in Italy. INTERESSE NAZIONALE E CLAUSOLA SUPREMAZIA: L'interesse nazionale prevede che il governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Se entro 15 giorni il Consiglio regionale non rimuove la causa del pregiudizio, il governo entro altri 15 giorni sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che con maggioranza assoluta può annullare la legge. Il presidente della Repubblica entro i successivi 10 giorni, emana il decreto di annullamento. La clausola di supremazia, invece, prevede che lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle città metropolitane, alle Province e ai Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o economica o i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali. ITER LEGISLATIVO: La Camera esamina i disegni di legge riguardanti le materie che il nuovo articolo 117 affida alla legislazione esclusiva dello Stato. Dopo l'approvazione il Senato federale può proporre modifiche entro trenta giorni sulle quali sarà comunque la Camera a decidere in via definitiva. All'Assemblea di Palazzo Madama spetterà l'esame e la parola definitiva, invece, sui provvedimenti riguardanti le materie concorrenti. Le questioni di competenza tra le due Camere sono risolte dai presidenti delle Camere o da un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi presidenti. La decisione dei presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. Per alcune materie comunque resta il procedimento bicamerale. In caso di disaccordo tra le due Camere, il testo sarà proposto da una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, convocata dai presidenti delle Camere, e sottoposto al voto finale delle Assemblee. CLAUSOLA DI ESSENZIALITÀ: Se il governo ritiene che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera, il presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro a esporne le motivazioni al Senato federale che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. I disegni di legge del governo avranno comunque una via preferenziale nel calendario dei lavori delle Camere. Se l'esecutivo lo richiede, verranno iscritti all'ordine del giorno e votati entro tempi certi. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e sussidiarietà. ROMA CAPITALE: Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti nello Statuto della regione Lazio. FEDERALISMO FISCALE: Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale sarà assicurata l'attuazione del federalismo fiscale. Sono fissati dei limiti per cui in nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva alle Regioni, alle Province, alle città metropolitane e ai Comuni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva. Inoltre, viene inserito il concetto di sussidiarietà fiscale: il cittadino su alcune spese come a esempio quelle di mantenimento dei figli, invece di pagare le tasse per richiedere poi il rimborso a livello regionale, può detrarle direttamente dalla dichiarazione dei redditi. CORTE COSTITUZIONALE: Aumentano i giudici di nomina parlamentare nella Corte Costituzionale. La Consulta sarà composta da 15 giudici: quattro nominati dal presidente della Repubblica, quattro dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato federale della Repubblica integrato dai governatori. È previsto che, concluso il mandato, nei successivi tre anni non si possano ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. CSM: componenti del Csm, oltre a quelli eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, sono eletti per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio. La Costituzione attualmente, invece, prevede che siano eletti per un terzo dal Parlamento in seduta comune. Il presidente della Repubblica nomina il vice presidente del Csm nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. ENTRATA IN VIGORE: La nuova Costituzione entrerà in vigore in tempi diversi. Devolution, interesse nazionale e clausola di supremazia saranno effettivi subito con l'entrata in vigore della riforma, mentre per il resto dipenderà da quando si terrà il referendum confermativo. Se questo sarà fatto prima delle prossime elezioni politiche, le norme entreranno in vigore dalla nuova legislatura, però il Senato federale sarà effettivo nella sua composizione solo dal 2011. Invece, se il referendum si terrà dopo le elezioni politiche del 2006, la riforma entrerà in vigore nel 2011 e il Senato federale sarà effettivo solo dal 2016. |