Perché questa proposta? La situazione drammatica del lavoro
allinterno di una crisi sociale di carattere
strutturale, oggi è segnata dalla mancanza praticamente
totale di diritti, di assoluta precarietà e da un
concerto culturale, politico e legislativo che rende i
lavoratori stessi alla stregua di una semplice merce.
Risulta evidente che solo una azione complessiva può
ridare voce e rappresentanza ad una classe sempre più
estesa di sfruttati senza alcun futuro. Riteniamo che uno
dei punti di attacco più efficaci possa essere quello
dello strumento delliniziativa di legge popolare.
Consente infatti di attivare iniziativa politica e lotta
sul territorio e nei luoghi di lavoro e di studio,
mantenendo alto il confronto sul merito della lotta alla
precarietà ed alla disoccupazione.
Proprio sul merito vogliamo dire apertamente che la
precarizzazione odierna di ogni forma di lavoro, anche
quelle più professionali ed intellettuali, è ormai
inaccettabile e che solamente una profonda rottura
-appunto politica, culturale e legislativa- potrà
fermare questa deriva. Contro la precarietà diffusa
vogliamo rompere quello che appare un dato immutabile
dello status-quo precario e flessibile, contrapponendovi
lantica ma efficace idea del posto
fisso.
Questa iniziativa ha certamente un aspetto provocatorio,
ma è concretamente realizzabile con rapporti di forza
sociali e politici diversi da quelli di oggi. Siamo di
fronte alluovo di Colombo, ma da
qualche parte bisogna pur ripartire, e la rottura del
binomio compatibilità/senso di
responsabilità crediamo sia il punto su cui
forzare.
Ad esempio, non è forse abbastanza incompatibile ed
irresponsabile una situazione in cui giovani laureati con
il massimo dei voti facciano master a 500 euro al mese,
per esser poi sfruttati di nuovo con altri inutili stages
sempre con salari da fame? Già li sentiamo i
soloni dellesthablisment economico,
politico e sindacale pontificare sulla irrealizzabilità
della proposta, asserendo che il ritorno al lavoro a
tempo indeterminato per tutti e la fine della precarietà
produrrebbero ulteriore crisi alle imprese e quindi
addirittura maggiore disoccupazione. A tal fine abbiamo
voluto rispondere richiamandoci allintervento
pubblico con una compensazione sugli effetti
occupazionali mediante la proposta di un Fondo
Straordinario contro la Disoccupazione. Una proposta che
certamente richiede il recupero di ingenti risorse
pubbliche, non recuperabili attraverso laumento
della normale tassazione, ma grazie ad un piano di
attacco al capitale finanziario speculativo.
In sostanza, un provvedimento legislativo di classe che
sarebbe un beneficio per lintera popolazione
italiana che vive del proprio lavoro. Molti, sfibrati
dalla sbornia liberista di questi anni, sfiduciati dalla
mancata rappresentanza parlamentare dei partiti della
sinistra, sarebbero oggi disponibili a
battersi, non avendo ormai più nessun argine normativo
che li difenda.
Si tratta di osare dal punto di vista
politico e culturale, serve coraggio anche nelle scelte
legislative proponibili.
Liniziativa questa volta parte dal
basso, a maggior ragione dopo il fallimento della
partecipazione ai governi di centro sinistra nella difesa
degli strati popolari.
Contro lidea della precarietà e della
flessibilità, cara solo ai poteri forti ed ai loro servi
sciocchi, rilanciamo lesigenza del lavoro
fisso come diritto inalienabile. Su questo terreno
di iniziativa auspichiamo una forte tensione unitaria dei
singoli e dei soggetti politici e di movimento.
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
«Norme per la cancellazione del lavoro precario, per
lestensione delle garanzie dei lavoratori e per
listituzione di un fondo straordinario contro la
disoccupazione»
Art 1
(abrogazione delle forma contrattuali a tempo
determinato)
Gli articoli dal 38 al 45 compresi, dal 54 al 59
compresi, dal 61 al 69 compresi, dal 75 all82
compresi e 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n.276, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art 2
(contratto di lavoro)
1. Larticolo 2094 del codice civile è sostituito
dai seguenti:
Art. 2094.
Con il contratto di lavoro che si definisce a tempo
indeterminato, il lavoratore si obbliga, mediante
retribuzione, a prestare la propria attività con
destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.
Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni,
categoria, qualifica e trattamento economico e normativo
da attribuire al lavoratore.
Non è altresì possibile dare luogo a trattamenti
economici e normativi peggiorativi rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi applicati agli altri
lavoratori dipendenti della medesima impresa.
Art.2094-bis.
I datori di lavoro informano semestralmente le
rappresentanze sindacali aziendali o unitarie sul numero,
sulle caratteristiche professionali e sulle modalità
delle prestazioni lavorative dei lavoratori che prestano
la loro attività nelle rispettive aziende.
2. Larticolo 2095 del codice civile è sostituito
dal seguente:
Art. 2095.
I lavoratori di cui al primo comma dellarticolo
2094 del c.c. si distinguono in dirigenti, quadri,
impiegati e operai.
Art 3
(termine di durata)
1. Il contratto di lavoro di cui allarticolo 2094
del codice civile come sostituito dallarticolo 2
della presente legge è stipulato a tempo indeterminato
salvo nei casi indicati al comma 2 del presente articolo.
2.E consentito apporre un termine alla durata del
contratto di lavoro nei seguenti casi:
a) in caso di oggettive e temporanee ragioni di carattere
tecnico organizzativo o produttivo, verificate con
lassenso del Centro per limpiego
territoriale;
b) per la sostituzioni di lavoratori assenti nei
confronti dei quali sussiste il diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro.
3.Il termine per la durata del contratto di lavoro di cui
al comma precedente, non può in ogni caso risultare
superiore ad un anno.
4.Qualora il contratto a termine di cui al comma 2,
superi i 100 giorni lavorativi allanno, è
assicurata al lavoratore una copertura previdenziale
contributiva pari a quella prevista per lintero
anno solare.
Art 4
(conversione dei contratti a tempo determinato in corso
di esecuzione)
1.Ai rapporti discendenti da contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore della presente legge si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2094,
2094-bis, e 2095 del codice civile come sostituti
dallarticolo 2 della presente legge, nonché quelle
relative alle leggi speciali vigenti in materia di
lavoro.
2.Ai rapporti di collaborazione riconducibili ad uno o
più progetti specifici o programmi di lavoro si
applicano le disposizioni di cui allarticolo 3.
3.Per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della presente legge presso pubbliche
amministrazioni sono indette apposite procedure
concorsuali assuntive.
Art 5
(abolizione dei contratti di somministrazione di lavoro)
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è vietata la stipula di contratti di
somministrazione di lavoro.
Art 6
(responsabilità solidale in caso di appalto e
subappalto)
1.Limprenditore che affida appalti di opere o
servizi di qualunque genere è responsabile in solido con
lappaltatore e con gli eventuali subappaltatori,
nei confronti dei dipendenti di questi ultimi per
ladempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla
legislazione vigente in materia di previdenza e di
assistenza, nonché per lapplicazione di
trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli
spettanti ai dipendenti del committente.
Art 7
(estensione delle garanzie dei lavoratori)
1.Lapplicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 18 e 35 del DPR 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto
dei Lavoratori) è estesa alle imprese industriali e
commerciali facenti capo ad un unico titolare, persona
fisica o giuridica, qualora il numero complessivo dei
dipendenti assunti nelle suddette imprese sia superiore a
15 unità, anche se ciascuna impresa, singolarmente
considerata, non raggiunga tali limiti.
2.Tale estensione si applica anche alle imprese agricole
facenti capo ad un unico titolare, che occupano
complessivamente più di cinque dipendenti.
3.Le garanzie di cui al comma 1, sono estese altresì
alle imprese industriali e commerciali che non superino
singolarmente le 15 unità lavorative, qualora risulti un
vincolo di parentela, entro il II grado, tra titolari
delle suddette imprese che complessivamente considerate
superino i 15 dipendenti e qualora sussista un legame
chiaro e manifesto tra le imprese considerate.
Art 8
(istituzione di un fondo straordinario contro la
disoccupazione)
1.E istituito il Fondo Straordinario contro la
Disoccupazione (FSD) per rispondere alle difficoltà
della crisi economica
2.Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente
legge il governo provvederà a disciplinare, mediante
regolamento, la distribuzione dei fondi, a partire dalle
norme di legge che riguardano gli ammortizzatori sociali.
Art.9
(oneri derivanti dallistituzione del FSD)
1.Agli oneri derivanti dallattuazione della
seguente legge per la parte relativa al FSD si provvede
mediante:
a) la tassazione dei trasferimenti di capitale
allestero riguardanti tutte le transazioni di
capitale finanziario, con lapplicazione di una
aliquota del 3 per cento per le operazioni di durata non
superiore ai sette giorni, di una aliquota del 2 per
cento per le operazioni di durata non superiore ai trenta
giorni e di una aliquota dell1 per cento per le
operazioni di durata superiore ai trenta giorni;
b) la tassazione dellincremento di valore dei
titoli azionari (guadagno in conto capitale) con aliquota
dimposta del 30 per cento fissa.
Art.10
(disposizioni transitorie e finali)
1.Entro 6 mesi dallentrata in vigore il governo
adotta le misure regolamentari idonee a disciplinare
quanto non espressamente stabilito dalla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi
dellart. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali che il promotore della sottoscrizione è
lASSOCIAZIONE POLITICA COMUNISTI-SINISTRA
POPOLARE domiciliata per liniziativa presso
lo studio legale Galdi, via Giovanni Bettolo 4 - Roma.
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