FIRMA PER IL POSTO FISSO

Perché questa proposta?

La situazione drammatica del lavoro all’interno di una crisi sociale di carattere strutturale, oggi è segnata dalla mancanza praticamente totale di diritti, di assoluta precarietà e da un concerto culturale, politico e legislativo che rende i lavoratori stessi alla stregua di una semplice merce.


Risulta evidente che solo una azione complessiva può ridare voce e rappresentanza ad una classe sempre più estesa di sfruttati senza alcun futuro. Riteniamo che uno dei punti di attacco più efficaci possa essere quello dello strumento dell’iniziativa di legge popolare. Consente infatti di attivare iniziativa politica e lotta sul territorio e nei luoghi di lavoro e di studio, mantenendo alto il confronto sul merito della lotta alla precarietà ed alla disoccupazione.


Proprio sul merito vogliamo dire apertamente che la precarizzazione odierna di ogni forma di lavoro, anche quelle più professionali ed intellettuali, è ormai inaccettabile e che solamente una profonda rottura -appunto politica, culturale e legislativa- potrà fermare questa deriva. Contro la precarietà diffusa vogliamo rompere quello che appare un dato immutabile dello status-quo precario e flessibile, contrapponendovi l’antica ma efficace idea del “posto fisso”.
Questa iniziativa ha certamente un aspetto provocatorio, ma è concretamente realizzabile con rapporti di forza sociali e politici diversi da quelli di oggi. Siamo di fronte “all’uovo di Colombo”, ma da qualche parte bisogna pur ripartire, e la rottura del binomio “compatibilità/senso di responsabilità” crediamo sia il punto su cui forzare.


Ad esempio, non è forse abbastanza incompatibile ed irresponsabile una situazione in cui giovani laureati con il massimo dei voti facciano master a 500 euro al mese, per esser poi sfruttati di nuovo con altri inutili stages sempre con “salari da fame”? Già li sentiamo i “soloni” dell’esthablisment economico, politico e sindacale pontificare sulla irrealizzabilità della proposta, asserendo che il ritorno al lavoro a tempo indeterminato per tutti e la fine della precarietà produrrebbero ulteriore crisi alle imprese e quindi addirittura maggiore disoccupazione. A tal fine abbiamo voluto rispondere richiamandoci all’intervento pubblico con una compensazione sugli effetti occupazionali mediante la proposta di un Fondo Straordinario contro la Disoccupazione. Una proposta che certamente richiede il recupero di ingenti risorse pubbliche, non recuperabili attraverso l’aumento della normale tassazione, ma grazie ad un piano di attacco al capitale finanziario speculativo.


In sostanza, un provvedimento legislativo di classe che sarebbe un beneficio per l’intera popolazione italiana che vive del proprio lavoro. Molti, sfibrati dalla sbornia liberista di questi anni, sfiduciati dalla mancata rappresentanza parlamentare dei partiti della sinistra, sarebbero oggi “disponibili” a battersi, non avendo ormai più nessun argine normativo che li difenda.


Si tratta di “osare” dal punto di vista politico e culturale, serve coraggio anche nelle scelte legislative proponibili.
L’iniziativa questa volta parte “dal basso”, a maggior ragione dopo il fallimento della partecipazione ai governi di centro sinistra nella difesa degli strati popolari.
Contro l’idea della precarietà e della flessibilità, cara solo ai poteri forti ed ai loro servi sciocchi, rilanciamo l’esigenza del “lavoro fisso come diritto inalienabile”. Su questo terreno di iniziativa auspichiamo una forte tensione unitaria dei singoli e dei soggetti politici e di movimento.



PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

«Norme per la cancellazione del lavoro precario, per l’estensione delle garanzie dei lavoratori e per l’istituzione di un fondo straordinario contro la disoccupazione»
Art 1
(abrogazione delle forma contrattuali a tempo determinato)
Gli articoli dal 38 al 45 compresi, dal 54 al 59 compresi, dal 61 al 69 compresi, dal 75 all’82 compresi e 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art 2
(contratto di lavoro)
1. L’articolo 2094 del codice civile è sostituito dai seguenti:
“Art. 2094.


Con il contratto di lavoro che si definisce a tempo indeterminato, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.
Non è altresì possibile dare luogo a trattamenti economici e normativi peggiorativi rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.
Art.2094-bis.
I datori di lavoro informano semestralmente le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie sul numero, sulle caratteristiche professionali e sulle modalità delle prestazioni lavorative dei lavoratori che prestano la loro attività nelle rispettive aziende.”
2. L’articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 2095.


I lavoratori di cui al primo comma dell’articolo 2094 del c.c. si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.”
Art 3
(termine di durata)
1. Il contratto di lavoro di cui all’articolo 2094 del codice civile come sostituito dall’articolo 2 della presente legge è stipulato a tempo indeterminato salvo nei casi indicati al comma 2 del presente articolo.
2.E’ consentito apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
a) in caso di oggettive e temporanee ragioni di carattere tecnico organizzativo o produttivo, verificate con l’assenso del Centro per l’impiego territoriale;
b) per la sostituzioni di lavoratori assenti nei confronti dei quali sussiste il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.


3.Il termine per la durata del contratto di lavoro di cui al comma precedente, non può in ogni caso risultare superiore ad un anno.
4.Qualora il contratto a termine di cui al comma 2, superi i 100 giorni lavorativi all’anno, è assicurata al lavoratore una copertura previdenziale contributiva pari a quella prevista per l’intero anno solare.
Art 4
(conversione dei contratti a tempo determinato in corso di esecuzione)
1.Ai rapporti discendenti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2094, 2094-bis, e 2095 del codice civile come sostituti dall’articolo 2 della presente legge, nonché quelle relative alle leggi speciali vigenti in materia di lavoro.


2.Ai rapporti di collaborazione riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3.
3.Per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge presso pubbliche amministrazioni sono indette apposite procedure concorsuali assuntive.
Art 5
(abolizione dei contratti di somministrazione di lavoro)
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipula di contratti di somministrazione di lavoro.


Art 6
(responsabilità solidale in caso di appalto e subappalto)
1.L’imprenditore che affida appalti di opere o servizi di qualunque genere è responsabile in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, nei confronti dei dipendenti di questi ultimi per l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione vigente in materia di previdenza e di assistenza, nonché per l’applicazione di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli spettanti ai dipendenti del committente.
Art 7
(estensione delle garanzie dei lavoratori)
1.L’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 35 del DPR 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) è estesa alle imprese industriali e commerciali facenti capo ad un unico titolare, persona fisica o giuridica, qualora il numero complessivo dei dipendenti assunti nelle suddette imprese sia superiore a 15 unità, anche se ciascuna impresa, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti.
2.Tale estensione si applica anche alle imprese agricole facenti capo ad un unico titolare, che occupano complessivamente più di cinque dipendenti.
3.Le garanzie di cui al comma 1, sono estese altresì alle imprese industriali e commerciali che non superino singolarmente le 15 unità lavorative, qualora risulti un vincolo di parentela, entro il II grado, tra titolari delle suddette imprese che complessivamente considerate superino i 15 dipendenti e qualora sussista un legame chiaro e manifesto tra le imprese considerate.


Art 8
(istituzione di un fondo straordinario contro la disoccupazione)
1.E’ istituito il Fondo Straordinario contro la Disoccupazione (FSD) per rispondere alle difficoltà della crisi economica
2.Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge il governo provvederà a disciplinare, mediante regolamento, la distribuzione dei fondi, a partire dalle norme di legge che riguardano gli ammortizzatori sociali.
Art.9
(oneri derivanti dall’istituzione del FSD)
1.Agli oneri derivanti dall’attuazione della seguente legge per la parte relativa al FSD si provvede mediante:
a) la tassazione dei trasferimenti di capitale all’estero riguardanti tutte le transazioni di capitale finanziario, con l’applicazione di una aliquota del 3 per cento per le operazioni di durata non superiore ai sette giorni, di una aliquota del 2 per cento per le operazioni di durata non superiore ai trenta giorni e di una aliquota dell’1 per cento per le operazioni di durata superiore ai trenta giorni;
b) la tassazione dell’incremento di valore dei titoli azionari (guadagno in conto capitale) con aliquota d’imposta del 30 per cento fissa.


Art.10
(disposizioni transitorie e finali)
1.Entro 6 mesi dall’entrata in vigore il governo adotta le misure regolamentari idonee a disciplinare quanto non espressamente stabilito dalla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che il promotore della sottoscrizione è l’ASSOCIAZIONE POLITICA ”COMUNISTI-SINISTRA POPOLARE” domiciliata per l’iniziativa presso lo studio legale Galdi, via Giovanni Bettolo 4 - Roma.