Art.
21 della Costituzione
La libertà di stampa
Fin
dall'Illuminismo si è considerata fondamentale per la
libera espressione dell'uomo la tutela della libertà di
stampa.
La libertà di stampa è in Italia tutelata dall'art. 21
della Costituzione:
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione. La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi
sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di
polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e
a reprimere le violazioni.
|